Gli Effetti del Covid 19 sulle obbligazioni contrattuali
Già oggi l’epidemia in corso ed i provvedimenti assunti dal Governo nei decreti che si sono succeduti nelle ultime settimane, stanno determinando una crisi economica e sociale tale per cui imprenditori e parti negoziali si pongono il problema dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte prima del sorgere dell’emergenza Coronavirus.
Quali sono gli istituti giuridici che possono essere chiamati in soccorso dalle parti contrattuali maggiormente danneggiate dalla crisi?
Il nostro ordinamento prevede essenzialmente due rimedi:
- L’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 codice civile
- La forza maggiore;
L’art. 1256 cc, disciplina le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione.Detto articolo prevede che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Qualora invece l’impossibilità sia solo temporanea, allora il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Ebbene, non vi sono dubbi che se un contratto è stato stipulato prima dei provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali, eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero ricadere nella previsione dell’art. 1256 cc.
Solo per fare alcuni esempi: impossibilità di svolgere eventi in locali pubblici- impossibilità di consegnare determinati beni entro i termini contrattuali – impossibilità di evadere ordini in conseguenza del blocco delle attività produttive ritenute non essenziali etc
L’altra ipotesi è costituita dalla forza maggiore.
Nel nostro ordinamento non vi è una nozione precisa, tuttavia la si intende come quell’evento imprevedibile ed inevitabile al quale non è possibile resistere.
L’art. 1467 codice civile, in tema di contratti a prestazioni corrispettive ed a esecuzione continuata e/o periodica, prevede che nel caso la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, mentre l’altra parte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
La situazione di emergenza che stiamo vivendo è caratterizzata dagli elementi oggettivi e soggettivi di straordinarietà ed imprevedibilità previsti anche dalla giurisprudenza e pertanto appare assolutamente plausibile invocare la forza maggiore nel caso in cui la prestazione contrattuale sia divenuta eccessivamente onerosa in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.
Contratti di locazione commerciale
A seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al Dpcm dell’11 marzo 2020, e delle ulteriori attività produttive artigianali del 22 marzo 2020 riteniamo assolutamente fondato che il conduttore si avvalga della disposizione di cui all’art. 1256 cc relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione.
Va considerato, infatti, che il divieto di esercitare l’attività determina l’impossibilità per il conduttore di utilizzare l’immobile, quale prestazione dovuta dalla controparte (locatore). La mancanza degli incassi determina l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione (canone). Ciò per il tempo per il quale durerà l’emergenza sanitaria. Pertanto, in applicazione dell’art. 1256 c.c., il conduttore non è responsabile del ritardo nell’adempimento relativo al pagamento dei canoni di locazione.
Al momento della conclusione dell’emergenza e quando saranno aperte nuovamente le attività, sarà poi necessario discutere con i proprietari le modalità di pagamento dei canoni sospesi, ovvero una riduzione degli stessi in forza del principio richiamato precedentemente della divenuta eccessiva onerosità della prestazione (canone di locazione).