Privacy

Cessione del credito e rispetto della privacy: la comunicazione dei dati personali è lecita purché rispetti il principio di minimizzazione

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti potendo essere comunicate informazioni riguardanti il debitore persona fisica funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l’ubicazione dell’immobile.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 34113/19; depositata il 19 dicembre)

 

Sulla violazione della privacy. La ricorrente lamentava come la Banca avesse comunicato i propri dati, anche sensibili, a soggetti privati “acquirenti di crediti”.
Premesso che il motivo è ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile in quanto generico (perché la ricorrente non ha mai indicato quali dati sensibili fossero stati comunicati in violazione del principio di minimizzazione) è comunque utile vedere quali osservazioni vengono argomentate dagli Ermellini.
I Giudici osservano come il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti sia lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, principio ben espresso nel precedente art. 3, d.lgs. 196/2003 recante il titolo “principio di necessità del trattamento dei dati” nonché dall’art. 11, lettera d, richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (recentemente riaffermato con l’art. 5, lett. c), del regolamento 679/2016, GDPR).
Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ritiene che la Banca non sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy solo perché abbia fornito a soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice e funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile e altre informazioni salvo non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio di minimizzazione.