Cessione azienda
Trasferimento d’azienda: dei debiti risponde il cessionario anche in assenza delle scritture contabili
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento – principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali, fondato anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 32134/19;)
Con la pronuncia del 10 dicembre 2019, n. 32134, il S.C. offre un’interpretazione dell’art. 2560, comma 2 – in tema di trasferimento di azienda e responsabilità dei debiti del cessionario – tale da garantire una tutela del creditore nel caso in cui emerga dal quadro probatorio un utilizzo della cessione con finalità strumentali solo escludere la responsabilità del cessionario e quindi in contrasto con la ratio della norma.
Il caso. Una società ottiene un decreto ingiuntivo per un proprio credito relativo ad un piano di rientro non rispettato e, nelle more, la società debitrice chiude e viene costituita una nuova società mediante trasferimento della medesima azienda della società posta in liquidazione.
Il Tribunale respinge l’opposizione promossa dalla società cessionaria dell’azienda ritenendola, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, debitrice in solido con l’altra società, nelle more estinta.
La Corte d’Appello, per contro, non rinvenendo il debito de quo nelle scritture contabili, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. La società creditrice propone ricorso per Cassazione ritenendo erronea l’interpretazione data all’art. 2560, comma 2, in quanto l’iscrizione del debito nelle scritture contabili rappresenterebbe elemento a tutela del creditore e non può essere utilizzato in senso fraudolento per escludere la responsabilità del cessionario verso il debitore.
Debiti e crediti dell’azienda ceduta: gli interessi tutelati. Il legislatore ha disciplinato la sorte dei crediti, dei debiti e dei contratti inerenti all’azienda, ceduta in proprietà o in godimento, con norme che prendono in considerazione, più che i rapporti interni tra cedente e cessionario, i rapporti esterni del cedente e del cessionario con i terzi. In tale prospettiva, peraltro, si inquadra la previsione dell’art. 2558 c.c. sull’obbligo di non concorrenza, come effetto naturale del contratto di cessione e per il quale chi aliena un’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela traendola in inganno sull’effettiva titolarità dell’impresa.
La sorte dei crediti in caso di trasferimento di azienda. Per quanto riguarda i crediti, l’art. 2559 c.c. prevede che la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento dell’azienda. In realtà è dubbio se tale trasferimento sia automatico o in forza di apposita pattuizione. Se la prevalente giurisprudenza è nel primo senso, non mancano pronunce, più remote, che si esprimono in senso contrario. In ogni caso, è pacifico che si tratta di una successione a titolo particolare e non universale, che deroga comunque al diritto comune in quanto ha efficacia nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica ma in conseguenza dell’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di trasferimento.
Trasferimento di azienda e sorte dei debiti. L’art. 2560 c.c., al comma 1, stabilisce che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’azienda ceduta se i creditori non vi hanno consentito, secondo una regola che discende dal comune diritto dei contratti (art. 1273 c.c.). Nel comma 2, invece, si stabilisce la responsabilità solidale dell’acquirente (con l’alienante) a condizione che si tratti di azienda utilizzata per l’impresa commerciale e che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori. La regola è fissata, secondo quanto previsto in precedenza, per dare certezza al rapporto coi terzi. Nulla viene previsto per quanto riguarda il rapporto tra cedente e cessionario, ma la questione è spesso risolta in via pattizia nei contratti di trasferimento. In assenza di apposita pattuizione, peraltro, in giurisprudenza si nega – ma anche qui, non mancano significative voci contrarie – l’accollo dei debiti da parte dell’acquirente.
Necessità di iscrizione del debito nelle scritture contabili. La vicenda alla base dell’ordinanza in commento riguarda uno specifico momento della sorte dei debiti in caso di trasferimento di azienda, ossia la risultanza o meno dei debiti nelle scritture contabili e, quindi, la solidarietà del cessionario per i suddetti debiti. La corte territoriale, infatti, la cui pronuncia è stata cassata dal S.C., ha seguito un’interpretazione letterale dell’art. 2560, comma 2, c.c., stabilendo che l’iscrizione del debito nelle scritture contabili rappresenta l’elemento costitutivo del sorgere della responsabilità del cessionario: elemento che non può essere surrogato da altri strumenti probatori, stante l’eccezionalità della disposizione rispetto ai principi di diritto comune.
La sorte dei debiti ed il superamento del “rigore” dell’art. 2560 c.c.. Diversamente, una parte della giurisprudenza – alla quale aderisce la pronuncia in esame – assume un atteggiamento meno rigoroso nell’interpretazione del secondo comma dell’art. 2560 c.c., affermando, ad esempio, la necessità di coniugare il dato normativo con la ratio della disposizione, per evitare che la disposizione stessa sia applicata in senso contrario rispetto all’interesse tutelato, ossia quello dei creditori. In tale prospettiva, si ritiene possibile giungere ad una soluzione come quella indicata nella massima, valorizzando gli elementi di “vicinanza della prova” e superando il rigore della necessaria iscrizione del debito nelle scritture contabili ai fini dall’applicazione del principio della solidarietà del cessionario verso il creditore.